|
Latino e
Italiano
Lettera ai Vescovi |
LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU
PROPRIO DATAE
BENEDICTUS XVI
SUMMORUM
PONFICUM
|
Summorum
Pontificum cura ad hoc tempus usque semper fuit, ut Christi Ecclesia Divinae
Maiestati cultum dignum offerret, «ad laudem et gloriam nominis Sui» et «ad
utilitatem totius Ecclesiae Suae sanctae».
Ab immemorabili
tempore sicut etiam in futurum, principium servandum est «iuxta quod unaquaeque
Ecclesia particularis concordare debet cum universali Ecclesia non solum quoad
fidei doctrinam et signa sacramentalia, sed etiam quoad usus universaliter
acceptos ab apostolica et continua traditione, qui servandi sunt non solum ut
errores vitentur, verum etiam ad fidei integritatem tradendam, quia Ecclesiae
lex orandi eius legi credendi respondet»[1].
Inter
Pontífices qui talem debitam curam adhibuerunt, nomen excellit sancti Gregorii
Magni, qui tam fidem catholicam quam thesauros cultus ac culturae a Romanis in
saeculis praecedentibus cumulatos novis Europae populis transmittendos curavit.
Sacrae Liturgiae tam Missae Sacrificii quam Officii Divini formam, uti in Urbe
celebrabatur, definiri conservarique iussit. Monachos quoque et moniales maxime
fovit, qui sub Regula sancti Benedicti militantes, ubique simul cum Evangelii
annuntiatione illam quoque saluberrimam Regulae sententiam vita sua illustrarunt,
«ut operi Dei nihil praeponatur» (cap. 43). Tali modo sacra liturgia secundum
morem Romanum non solum fidem et pietatem sed et culturam multarum gentium
fecundavit. Constat utique liturgiam latinam variis suis formis Ecclesiae in
omnibus aetatis christianae saeculis permultos Sanctos in vita spirituali
stimulasse atque tot populos in religionis virtute roborasse ac eorundem
pietatem fecundasse.
Ut autem Sacra Liturgia hoc munus efficacius
expleret, plures alii Romani Pontifices decursu saeculorum peculiarem
sollicitudinem impenderunt, inter quos eminet Sanctus Pius V, qui magno cum
studio pastorali, Concilio Tridentino exhortante, totum Ecclesiae cultum
innovavit, librorum liturgicorum emendatorum et «ad normam Patrum instauratorum»
editionem curavit eosque Ecclesiae latinae usui dedit.
Inter Ritus
romani libros liturgicos patet eminere Missale Romanum, quod in romana urbe
succrevit, atque succedentibus saeculis gradatim formas assumpsit, quae cum illa
in generationibus recentioribus vigente magnam habent similitudinem.
«Quod
idem omnino propositum tempore progrediente Pontifices Romani sunt
persecuti, cum novas ad aetates accommodaverunt aut ritus librosque liturgicos
determinaverunt, ac deinde cum ineunte hoc nostro saeculo ampliorem iam complexi
sunt redintegrationem»[2].
Sic vero egerunt Decessores nostri Clemens VIII, Urbanus VIII, sanctus Pius X[3],
Benedictus XV, Pius XII et beatus Ioannes XXIII.
Recentioribus autem
temporibus, Concilium Vaticanum II desiderium expressit, ut debita observantia
et reverentia erga cultum divinum denuo instauraretur ac necessitatibus nostrae
aetatis aptaretur. Quo desiderio motus, Decessor noster Summus Pontifex Paulus
VI libros liturgicos instauratos et partim innovatos anno 1970 Ecclesiae latinae
approbavit; qui ubique terrarum permultas in linguas vulgares conversi, ab
Episcopis atque a sacerdotibus et fidelibus libenter recepti sunt. Ioannes
Paulus II, tertiam editionem typicam Missalis Romani recognovit. Sic Romani
Pontifices operati sunt ut «hoc quasi aedificium liturgicum [...] rursus,
dignitate splendidum et concinnitate» appareret[4].
Aliquibus autem in regionibus haud pauci
fideles antecedentibus formis liturgicis, quae eorum culturam et spiritum tam
profunde imbuerant, tanto amore et affectu adhaeserunt et adhaerere pergunt, ut
Summus Pontifex Ioannes Paulus II, horum fidelium pastorali cura motus, anno
1984 speciali Indulto “Quattuor abhinc annos”, a Congregatione pro Cultu Divino
exarato, facultatem concessit utendi Missali Romano a Ioanne XXIII anno 1962
edito; anno autem 1988 Ioannes Paulus II iterum, litteris Apostolicis “Ecclesia
Dei” Motu proprio datis, Episcopos exhortatus est ut talem facultatem late et
generose in favorem omnium fidelium id petentium adhiberent.
Instantibus precibus horum fidelium iam a
Praedecessore Nostro Ioanne Paulo II diu perpensis, auditis etiam a Nobis
Patribus Cardinalibus in Concistorio die XXIII mensis martii anni 2006 habito,
omnibus mature perpensis, invocato Spiritu Sancto et Dei freti auxilio,
praesentibus Litteris Apostolicis DECERNIMUS quae sequuntur:
Art. 1.
Missale Romanum a Paulo VI promulgatum ordinaria expressio “Legis orandi”
Ecclesiae catholicae ritus latini est. Missale autem Romanum a S. Pio V
promulgatum et a B. Ioanne XXIII denuo editum habeatur uti extraordinaria
expressio eiusdem “Legis orandi” Ecclesiae et ob venerabilem et antiquum eius
usum debito gaudeat honore. Hae duae expressiones “legis orandi” Ecclesiae,
minime vero inducent in divisionem “legis credendi” Ecclesiae; sunt enim duo
usus unici ritus romani.
Proinde
Missae Sacrificium, iuxta editionem typicam Missalis Romani a B. Ioanne XXIII
anno 1962 promulgatam et numquam abrogatam, uti formam extraordinariam
Liturgiae Ecclesiae, celebrare licet. Conditiones vero a documentis
antecedentibus “Quattuor abhinc annos” et “Ecclesia Dei” pro usu huius Missalis
statutae, substituuntur ut sequitur:
Art. 2. In Missis sine populo celebratis,
quilibet sacerdos catholicus ritus latini, sive saecularis sive religiosus, uti
potest aut Missali Romano a beato Papa Ioanne XXIII anno 1962 edito, aut Missali
Romano a Summo Pontifice Paulo VI anno 1970 promulgato, et quidem qualibet die,
excepto Triduo Sacro. Ad talem celebrationem secundum unum alterumve Missale,
sacerdos nulla eget licentia, nec Sedis Apostolicae nec Ordinarii sui.
Art. 3. Si communitates Institutorum vitae
consecratae atque Societatum vitae apostolicae iuris sive pontificii sive
dioecesani quae in celebratione conventuali seu “communitatis” in oratoriis
propriis celebrationem sanctae Missae iuxta editionem Missalis Romani anno 1962
promulgatam habere cupiunt, id eis licet. Si singula communitas aut totum
Institutum vel Societas tales celebrationes saepe vel plerumque vel permanenter
perficere vult, res a Superioribus maioribus ad normam iuris et secundum leges
et statuta particularia decernatur.
Art. 4. Ad celebrationes sanctae Missae de quibus
supra in art. 2 admitti possunt, servatis de iure servandis, etiam
christifideles qui sua sponte id petunt.
Art. 5, §
1. In paroeciis, ubi coetus fidelium traditioni liturgicae antecedenti
adhaerentium continenter exsistit, parochus eorum petitiones ad celebrandam
sanctam Missam iuxta ritum Missalis Romani anno 1962 editi, libenter suscipiat.
Ipse videat ut harmonice concordetur bonum horum fidelium cum ordinaria
paroeciae pastorali cura, sub Episcopi regimine ad normam canonis 392,
discordiam vitando et totius Ecclesiae unitatem fovendo.
§ 2. Celebratio secundum Missale B. Ioannis XXIII
locum habere potest diebus ferialibus; dominicis autem et festis una etiam
celebratio huiusmodi fieri potest.
§ 3. Fidelibus seu sacerdotibus id petentibus,
parochus celebrationes, hac in forma extraordinaria, permittat etiam in
adiunctis peculiaribus, uti sunt matrimonia, exsequiae aut celebrationes
occasionales, verbi gratia peregrinationes.
§ 4. Sacerdotes Missali B. Ioannis XXIII utentes,
idonei esse debent ac iure non impediti.
§ 5. In ecclesiis, quae non sunt nec paroeciales
nec conventuales, Rectoris ecclesiae est concedere licentiam de qua supra.
Art. 6. In Missis iuxta Missale B. Ioannis XXIII
celebratis cum populo, Lectiones proclamari possunt etiam lingua vernacula,
utendo editionibus ab Apostolica Sede recognitis.
Art. 7. Ubi aliquis coetus fidelium laicorum, de
quo in art. 5 § 1 petita a parocho non obtinuerit, de re certiorem faciat
Episcopum dioecesanum. Episcopus enixe rogatur ut eorum optatum exaudiat. Si
ille ad huiusmodi celebrationem providere non potest res ad Pontificiam
Commissionem “Ecclesia Dei” referatur.
Art. 8. Episcopus, qui vult providere huiusmodi
petitionibus christifidelium laicorum, sed ob varias causas impeditur, rem
Pontificiae Commissioni “Ecclesia Dei” committere potest, quae ei consilium et
auxilium dabit.
Art. 9, §
1. Parochus item, omnibus bene perpensis, licentiam concedere potest
utendi rituali antiquiore in administrandis sacramentis Baptismatis, Matrimonii,
Poenitentiae et Unctionis Infirmorum, bono animarum id suadente.
§ 2. Ordinariis autem facultas conceditur
celebrandi Confirmationis sacramentum utendo Pontificali Romano antiquo, bono
animarum id suadente.
§ 3. Fas est clericis in sacris constitutis uti
etiam Breviario Romano a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgato.
Art 10. Fas est Ordinario loci, si opportunum
iudicaverit, paroeciam personalem ad normam canonis 518 pro celebrationibus
iuxta formam antiquiorem ritus romani erigere aut rectorem vel cappellanum
nominare, servatis de iure servandis.
Art. 11. Pontificia Commissio “Ecclesia Dei” a Ioanne
Paulo II anno 1988 erecta[5], munus
suum adimplere pergit.
Quae
Commissio formam, officia et normas agendi habeat, quae Romanus Pontifex
ipsi attribuere voluerit.
Art. 12.
Eadem Commissio, ultra facultates quibus iam gaudet, auctoritatem Sanctae Sedis
exercebit, vigilando de observantia et applicatione harum dispositionum.
Quaecumque
vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu proprio datis decreta sunt, ea
omnia firma ac rata esse et a die decima quarta Septembris huius anni, in festo
Exaltationis Sanctae Crucis, servari iubemus, contrariis quibuslibet rebus non
obstantibus.
Datum Romae,
apud Sanctum Petrum, die septima mensis Iulii, anno Domini MMVII, Pontificatus
Nostri tertio.
[1] Institutio
generalis Missalis Romani, Editio tertia, 2002, 397
[2] Ioannes
Paulus Pp. II, Litt. ap. Vicesimus quintus annus (4 Decembris
1988), 3: AAS 81 (1989), 899.
[4]S.
Pius Pp. X, Litt. Ap. Motu proprio datae Abhinc duos annos (23
Octobris 1913): AAS 5 (1913), 449-450; cfr Ioannes Paulus II,
Litt. ap. Vicesimus quintus annus (4 Decembris 1988), 3: AAS
81 (1989), 899.
[5] Cfr
Ioannes Paulus Pp. II, Litt. ap. Motu proprio datae Ecclesia Dei
(2 iulii 1988), 6: AAS 80 (1988), 1498.
©
Copyright 2005 - Libreria Editrice Vaticana
|
|
LETTERA APOSTOLICA
DI SUA SANTITÀ
BENEDETTO XVI
MOTU
PROPRIO DATA
SUMMORUM
PONFICUM
|
I
Sommi Pontefici fino ai nostri giorni ebbero costantemente
cura che la Chiesa di Cristo offrisse alla Divina Maestà un culto degno, “a lode
e gloria del Suo nome” ed “ad utilità di tutta la sua Santa Chiesa”.
Da tempo immemorabile, come anche per l’avvenire, è
necessario mantenere il principio secondo il quale “ogni Chiesa particolare deve
concordare con la Chiesa universale, non solo quanto alla dottrina della fede e
ai segni sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente accettati dalla
ininterrotta tradizione apostolica, che devono essere osservati non solo per
evitare errori, ma anche per trasmettere l’integrità della fede, perché la legge
della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua legge di fede”[1].
Tra i Pontefici che ebbero tale doverosa cura
eccelle il nome di san Gregorio Magno, il quale si adoperò perché ai nuovi
popoli dell’Europa si trasmettesse sia la fede cattolica che i tesori del culto
e della cultura accumulati dai Romani nei secoli precedenti. Egli comandò che
fosse definita e conservata la forma della sacra Liturgia, riguardante sia il
Sacrificio della Messa sia l’Ufficio Divino, nel modo in cui si celebrava
nell’Urbe. Promosse con massima cura la diffusione dei monaci e delle monache,
che operando sotto la regola di san Benedetto, dovunque unitamente all’annuncio
del Vangelo illustrarono con la loro vita la salutare massima della Regola:
“Nulla venga preposto all’opera di Dio” (cap. 43). In tal modo la sacra Liturgia
celebrata secondo l’uso romano arricchì non solo la fede e la pietà, ma anche la
cultura di molte popolazioni. Consta infatti che la liturgia latina della Chiesa
nelle varie sue forme, in ogni secolo dell’età cristiana, ha spronato nella vita
spirituale numerosi Santi e ha rafforzato tanti popoli nella virtù di religione
e ha fecondato la loro pietà.
Molti altri Romani Pontefici, nel corso dei
secoli, mostrarono particolare sollecitudine a che la sacra Liturgia espletasse
in modo più efficace questo compito: tra essi spicca s. Pio V, il quale sorretto
da grande zelo pastorale, a seguito dell’esortazione del Concilio di Trento,
rinnovò tutto il culto della Chiesa, curò l’edizione dei libri liturgici,
emendati e “rinnovati secondo la norma dei Padri” e li diede in uso alla Chiesa
latina.
Tra i libri liturgici del Rito romano risalta il
Messale Romano, che si sviluppò nella città di Roma, e col passare dei secoli a
poco a poco prese forme che hanno grande somiglianza con quella vigente nei
tempi più recenti.
“Fu questo il medesimo obbiettivo che seguirono i Romani
Pontefici nel corso dei secoli seguenti assicurando l’aggiornamento o definendo
i riti e i libri liturgici, e poi, all’inizio di questo secolo, intraprendendo
una riforma generale”[2]. Così
agirono i nostri Predecessori Clemente VIII, Urbano VIII, san Pio X [3],
Benedetto XV, Pio XII e il B. Giovanni XXIII.
Nei tempi più recenti, il Concilio Vaticano II espresse il
desiderio che la dovuta rispettosa riverenza nei confronti del culto divino
venisse ancora rinnovata e fosse adattata alle necessità della nostra età. Mosso
da questo desiderio, il nostro Predecessore, il Sommo Pontefice Paolo VI, nel
1970 per la Chiesa latina approvò i libri liturgici riformati e in parte
rinnovati. Essi, tradotti nelle varie lingue del mondo, di buon grado furono
accolti da Vescovi, sacerdoti e fedeli. Giovanni Paolo II rivide la terza
edizione tipica del Messale Romano. Così i Romani Pontefici hanno operato
“perché questa sorta di edificio liturgico [...] apparisse nuovamente splendido
per dignità e armonia”[4].
Ma in talune regioni non pochi fedeli aderirono e
continuano ad aderire con tanto amore ed affetto alle antecedenti forme
liturgiche, le quali avevano imbevuto così profondamente la loro cultura e il
loro spirito, che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, mosso dalla cura
pastorale nei confronti di questi fedeli, nell’anno 1984 con lo speciale indulto
“Quattuor abhinc annos”, emesso dalla Congregazione per il Culto Divino,
concesse la facoltà di usare il Messale Romano edito dal B. Giovanni XXIII
nell’anno 1962; nell’anno 1988 poi Giovanni Paolo II di nuovo con la Lettera
Apostolica “Ecclesia
Dei”, data in forma di Motu proprio, esortò i
Vescovi ad usare largamente e generosamente tale facoltà in favore di tutti i
fedeli che lo richiedessero.
A seguito delle insistenti preghiere di questi
fedeli, a lungo soppesate già dal Nostro Predecessore Giovanni Paolo II, e dopo
aver ascoltato Noi stessi i Padri Cardinali nel Concistoro tenuto il 22 marzo
2006, avendo riflettuto approfonditamente su ogni aspetto della questione, dopo
aver invocato lo Spirito Santo e contando sull’aiuto di Dio, con la presente
Lettera Apostolica stabiliamo quanto segue:
Art. 1. Il Messale Romano promulgato da Paolo VI
è la espressione ordinaria della “lex orandi” (“legge della preghiera”)
della Chiesa cattolica di rito latino. Tuttavia il Messale Romano promulgato da
S. Pio V e nuovamente edito dal B. Giovanni XXIII deve venir considerato come
espressione straordinaria della stessa “lex orandi” e deve essere tenuto
nel debito onore per il suo uso venerabile e antico. Queste due espressioni
della “lex orandi” della Chiesa non porteranno in alcun modo a una
divisione nella “lex credendi” (“legge della fede”) della Chiesa; sono
infatti due usi dell’unico rito romano.
Perciò è lecito celebrare il Sacrificio della
Messa secondo l’edizione tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni
XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma straordinaria della Liturgia della
Chiesa. Le condizioni per l’uso di questo Messale stabilite dai documenti
anteriori “Quattuor abhinc annos” e “Ecclesia Dei”, vengono
sostituite come segue:
Art. 2. Nelle Messe celebrate senza il popolo,
ogni sacerdote cattolico di rito latino, sia secolare sia religioso, può usare o
il Messale Romano edito dal beato Papa Giovanni XXIII nel 1962, oppure il
Messale Romano promulgato dal Papa Paolo VI nel 1970, e ciò in qualsiasi giorno,
eccettuato il Triduo Sacro. Per tale celebrazione secondo l’uno o l’altro
Messale il sacerdote non ha bisogno di alcun permesso, né della Sede Apostolica,
né del suo Ordinario.
Art. 3. Le comunità degli Istituti di vita
consacrata e delle Società di vita apostolica, di diritto sia pontificio sia
diocesano, che nella celebrazione conventuale o “comunitaria” nei propri oratori
desiderano celebrare la Santa Messa secondo l’edizione del Messale Romano
promulgato nel 1962, possono farlo. Se una singola comunità o un intero Istituto
o Società vuole compiere tali celebrazioni spesso o abitualmente o
permanentemente, la cosa deve essere decisa dai Superiori maggiori a norma del
diritto e secondo le leggi e gli statuti particolari.
Art. 4. Alle celebrazioni della Santa Messa di
cui sopra all’art. 2, possono essere ammessi – osservate le norme del diritto –
anche i fedeli che lo chiedessero di loro spontanea volontà.
Art. 5. § 1. Nelle parrocchie, in cui esiste
stabilmente un gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica,
il parroco accolga volentieri le loro richieste per la celebrazione della Santa
Messa secondo il rito del Messale Romano edito nel 1962. Provveda a che il bene
di questi fedeli si armonizzi con la cura pastorale ordinaria della parrocchia,
sotto la guida del Vescovo a norma del can. 392, evitando la discordia e
favorendo l’unità di tutta la Chiesa.
§ 2. La celebrazione secondo il Messale del B. Giovanni XXIII può aver luogo nei
giorni feriali; nelle domeniche e nelle festività si può anche avere una
celebrazione di tal genere.
§ 3. Per i fedeli e i sacerdoti che lo chiedono,
il parroco permetta le celebrazioni in questa forma straordinaria anche in
circostanze particolari, come matrimoni, esequie o celebrazioni occasionali, ad
esempio pellegrinaggi.
§ 4. I sacerdoti che usano il Messale del B.
Giovanni XXIII devono essere idonei e non giuridicamente impediti.
§ 5. Nelle chiese che non sono parrocchiali né
conventuali, è compito del Rettore della chiesa concedere la licenza di cui
sopra.
Art. 6. Nelle Messe celebrate con il popolo
secondo il Messale del B. Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate
anche nella lingua vernacola, usando le edizioni riconosciute dalla Sede
Apostolica.
Art. 7. Se un gruppo di fedeli laici fra quelli
di cui all’art. 5 § 1 non abbia ottenuto soddisfazione alle sue richieste da
parte del parroco, ne informi il Vescovo diocesano. Il Vescovo è vivamente
pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli non può provvedere per tale
celebrazione, la cosa venga riferita alla Commissione Pontificia “Ecclesia
Dei”.
Art. 8. Il Vescovo, che desidera rispondere a
tali richieste di fedeli laici, ma per varie cause è impedito di farlo, può
riferire la questione alla Commissione “Ecclesia Dei”, perché gli offra
consiglio e aiuto.
Art. 9 § 1. Il parroco, dopo aver considerato
tutto attentamente, può anche concedere la licenza di usare il rituale più
antico nell’amministrazione dei sacramenti del Battesimo, del Matrimonio, della
Penitenza e dell’Unzione degli infermi, se questo consiglia il bene delle anime.
§ 2. Agli Ordinari viene concessa la facoltà di celebrare il sacramento della
Confermazione usando il precedente antico Pontificale Romano, qualora questo
consigli il bene delle anime.
§ 3. Ai chierici costituiti “in sacris” è lecito usare il Breviario
Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962.
Art. 10. L’Ordinario del luogo, se lo riterrà opportuno, potrà erigere una
parrocchia personale a norma del can. 518 per le celebrazioni secondo la forma
più antica del rito romano, o nominare un cappellano, osservate le norme del
diritto.
Art. 11. La Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”, eretta da Giovanni
Paolo II nel 1988 [5],
continua ad esercitare il suo compito.
Tale Commissione abbia la forma, i compiti e le norme, che il Romano Pontefice
le vorrà attribuire.
Art. 12. La stessa Commissione, oltre alle
facoltà di cui già gode, eserciterà l’autorità della Santa Sede vigilando sulla
osservanza e l’applicazione di queste disposizioni.
Tutto ciò che da Noi è stato stabilito con questa Lettera Apostolica data a modo
di Motu proprio, ordiniamo che sia considerato come “stabilito e
decretato” e da osservare dal giorno 14 settembre di quest’anno, festa
dell’Esaltazione della Santa Croce, nonostante tutto ciò che possa esservi in
contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 luglio 2007,
anno terzo del nostro Pontificato.
[1] Ordinamento
generale del Messale Romano, 3a ed., 2002, n. 397.
[5]
Cfr Ioannes Paulus II, Lett. ap. Motu proprio data
Ecclesia Dei,
2 luglio 1988, 6: AAS 80 (1988), 1498.
©
Copyright 2005 - Libreria Editrice Vaticana
|
|
LETTERA DI SUA SANTITÀ
BENEDETTO XVI
AI VESCOVI IN OCCASIONE DELLA
PUBBLICAZIONE
DELLA LETTERA APOSTOLICA
"MOTU PROPRIO DATA"
SUMMORUM
PONFICUM
SULL'USO DELLA LITURGIA
ROMANA
ANTERIORE ALLA RIFORMA EFFETTUATA
NEL 1970
|
Cari
Fratelli nell’Episcopato,
con grande fiducia e speranza metto nelle
vostre mani di Pastori il testo di una nuova Lettera Apostolica “Motu
Proprio data” sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma
effettuata nel 1970. Il documento è frutto di lunghe riflessioni, di
molteplici consultazioni e di preghiera.
Notizie e giudizi fatti senza sufficiente
informazione hanno creato non poca confusione. Ci sono reazioni molto
divergenti tra loro che vanno da un’accettazione gioiosa ad
un’opposizione dura, per un progetto il cui contenuto in realtà non era
conosciuto.
A questo documento si opponevano più
direttamente due timori, che vorrei affrontare un po’ più da vicino in
questa lettera.
In primo luogo, c’è il timore che qui
venga intaccata l’Autorità del Concilio Vaticano II e che una delle sue
decisioni essenziali – la riforma liturgica – venga messa in dubbio.
Tale timore è infondato. Al riguardo bisogna innanzitutto dire che il
Messale, pubblicato in duplice edizione da Paolo VI e poi riedito una
terza volta con l'approvazione di Giovanni Paolo II, ovviamente è e
rimane la forma normale – la forma ordinaria – della Liturgia
Eucaristica. L’ultima stesura del Missale Romanum, anteriore al
Concilio, che è stata pubblicata con l’autorità di Papa Giovanni XXIII
nel 1962 e utilizzata durante il Concilio, potrà, invece, essere usata
come forma extraordinaria della Celebrazione liturgica. Non è
appropriato parlare di queste due stesure del Messale Romano come se
fossero “due Riti”. Si tratta, piuttosto, di un uso duplice dell’unico e
medesimo Rito. Quanto all’uso del Messale del 1962, come forma
extraordinaria della Liturgia della Messa, vorrei attirare
l’attenzione sul fatto che questo Messale non fu mai giuridicamente
abrogato e, di conseguenza, in linea di principio, restò sempre
permesso. Al momento dell’introduzione del nuovo Messale, non è sembrato
necessario di emanare norme proprie per l’uso possibile del Messale
anteriore. Probabilmente si è supposto che si sarebbe trattato di pochi
casi singoli che si sarebbero risolti, caso per caso, sul posto. Dopo,
però, si è presto dimostrato che non pochi rimanevano fortemente legati
a questo uso del Rito romano che, fin dall’infanzia, era per loro
diventato familiare. Ciò avvenne, innanzitutto, nei Paesi in cui il
movimento liturgico aveva donato a molte persone una cospicua formazione
liturgica e una profonda, intima familiarità con la forma anteriore
della Celebrazione liturgica. Tutti sappiamo che, nel movimento guidato
dall’Arcivescovo Lefebvre, la fedeltà al Messale antico divenne un
contrassegno esterno; le ragioni di questa spaccatura, che qui nasceva,
si trovavano però più in profondità. Molte persone, che accettavano
chiaramente il carattere vincolante del Concilio Vaticano II e che erano
fedeli al Papa e ai Vescovi, desideravano tuttavia anche ritrovare la
forma, a loro cara, della sacra Liturgia; questo avvenne anzitutto
perché in molti luoghi non si celebrava in modo fedele alle prescrizioni
del nuovo Messale, ma esso addirittura veniva inteso come
un’autorizzazione o perfino come un obbligo alla creatività, la quale
portò spesso a deformazioni della Liturgia al limite del sopportabile.
Parlo per esperienza, perché ho vissuto anch’io quel periodo con tutte
le sue attese e confusioni. E ho visto quanto profondamente siano state
ferite, dalle deformazioni arbitrarie della Liturgia, persone che erano
totalmente radicate nella fede della Chiesa.
Papa Giovanni Paolo II si vide, perciò,
obbligato a dare, con il Motu Proprio
“Ecclesia
Dei”
del 2 luglio 1988, un quadro normativo per l’uso del Messale del 1962,
che però non conteneva prescrizioni dettagliate, ma faceva appello, in
modo più generale, alla generosità dei Vescovi verso le “giuste
aspirazioni” di quei fedeli che richiedevano quest’uso del Rito romano.
In quel momento il Papa voleva, così, aiutare soprattutto la Fraternità
San Pio X a ritrovare la piena unità con il Successore di Pietro,
cercando di guarire una ferita sentita sempre più dolorosamente.
Purtroppo questa riconciliazione finora non è riuscita; tuttavia una
serie di comunità hanno utilizzato con gratitudine le possibilità di
questo Motu Proprio. Difficile è rimasta, invece, la questione dell’uso
del Messale del 1962 al di fuori di questi gruppi, per i quali mancavano
precise norme giuridiche, anzitutto perché spesso i Vescovi, in questi
casi, temevano che l’autorità del Concilio fosse messa in dubbio. Subito
dopo il Concilio Vaticano II si poteva supporre che la richiesta
dell’uso del Messale del 1962 si limitasse alla generazione più anziana
che era cresciuta con esso, ma nel frattempo è emerso chiaramente che
anche giovani persone scoprono questa forma liturgica, si sentono
attirate da essa e vi trovano una forma, particolarmente appropriata per
loro, di incontro con il Mistero della Santissima Eucaristia. Così è
sorto un bisogno di un regolamento giuridico più chiaro che, al tempo
del Motu Proprio del 1988, non era prevedibile; queste Norme intendono
anche liberare i Vescovi dal dover sempre di nuovo valutare come sia da
rispondere alle diverse situazioni.
In secondo luogo, nelle discussioni
sull’atteso Motu Proprio, venne espresso il timore che una più ampia
possibilità dell’uso del Messale del 1962 avrebbe portato a disordini o
addirittura a spaccature nelle comunità parrocchiali. Anche questo
timore non mi sembra realmente fondato. L’uso del Messale antico
presuppone una certa misura di formazione liturgica e un accesso alla
lingua latina; sia l’una che l’altra non si trovano tanto di frequente.
Già da questi presupposti concreti si vede chiaramente che il nuovo
Messale rimarrà, certamente, la forma ordinaria del Rito Romano, non
soltanto a causa della normativa giuridica, ma anche della reale
situazione in cui si trovano le comunità di fedeli.
E’ vero che non mancano esagerazioni e
qualche volta aspetti sociali indebitamente vincolati all’attitudine di
fedeli legati all’antica tradizione liturgica latina. La vostra carità e
prudenza pastorale sarà stimolo e guida per un perfezionamento. Del
resto le due forme dell’uso del Rito Romano possono arricchirsi a
vicenda: nel Messale antico potranno e dovranno essere inseriti nuovi
santi e alcuni dei nuovi prefazi. La Commissione “Ecclesia Dei” in
contatto con i diversi enti dedicati all’ “usus antiquior” studierà le
possibilità pratiche. Nella celebrazione della Messa secondo il Messale
di Paolo VI potrà manifestarsi, in maniera più forte di quanto non lo è
spesso finora, quella sacralità che attrae molti all’antico uso. La
garanzia più sicura che il Messale di Paolo VI possa unire le comunità
parrocchiali e venga da loro amato consiste nel celebrare con grande
riverenza in conformità alle prescrizioni; ciò rende visibile la
ricchezza spirituale e la profondità teologica di questo Messale.
Sono giunto, così, a quella ragione
positiva che mi ha motivato ad aggiornare mediante questo Motu Proprio
quello del 1988. Si tratta di giungere ad una riconciliazione interna
nel seno della Chiesa. Guardando al passato, alle divisioni che nel
corso dei secoli hanno lacerato il Corpo di Cristo, si ha continuamente
l’impressione che, in momenti critici in cui la divisione stava
nascendo, non è stato fatto il sufficiente da parte dei responsabili
della Chiesa per conservare o conquistare la riconciliazione e l’unità;
si ha l’impressione che le omissioni nella Chiesa abbiano avuto una loro
parte di colpa nel fatto che queste divisioni si siano potute
consolidare. Questo sguardo al passato oggi ci impone un obbligo: fare
tutti gli sforzi, affinché a tutti quelli che hanno veramente il
desiderio dell’unità, sia reso possibile di restare in quest’unità o di
ritrovarla nuovamente. Mi viene in mente una frase della Seconda Lettera
ai Corinzi, dove Paolo scrive: “La nostra bocca vi ha parlato
francamente, Corinzi, e il nostro cuore si è tutto aperto per voi. Non
siete davvero allo stretto in noi; è nei vostri cuori invece che siete
allo stretto… Rendeteci il contraccambio, aprite anche voi il vostro
cuore!” (2 Cor 6,11–13). Paolo lo dice certo in un altro
contesto, ma il suo invito può e deve toccare anche noi, proprio in
questo tema. Apriamo generosamente il nostro cuore e lasciamo entrare
tutto ciò a cui la fede stessa offre spazio.
Non c’è nessuna contraddizione tra l’una
e l’altra edizione del Missale Romanum. Nella storia della
Liturgia c’è crescita e progresso, ma nessuna rottura. Ciò che per le
generazioni anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e
non può essere improvvisamente del tutto proibito o, addirittura,
giudicato dannoso. Ci fa bene a tutti conservare le ricchezze che sono
cresciute nella fede e nella preghiera della Chiesa, e di dar loro il
giusto posto. Ovviamente per vivere la piena comunione anche i sacerdoti
delle Comunità aderenti all’uso antico non possono, in linea di
principio, escludere la celebrazione secondo i libri nuovi. Non sarebbe
infatti coerente con il riconoscimento del valore e della santità del
nuovo rito l’esclusione totale dello stesso.
In conclusione, cari Confratelli, mi sta
a cuore sottolineare che queste nuove norme non diminuiscono in nessun
modo la vostra autorità e responsabilità, né sulla liturgia né sulla
pastorale dei vostri fedeli. Ogni Vescovo, infatti, è il moderatore
della liturgia nella propria diocesi (cfr.
Sacrosanctum Concilium,
n. 22: “Sacrae Liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet
quae quidem est apud Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, apud
Episcopum”).
Nulla si toglie quindi all’autorità del
Vescovo il cui ruolo, comunque, rimarrà quello di vigilare affinché
tutto si svolga in pace e serenità. Se dovesse nascere qualche problema
che il parroco non possa risolvere, l’Ordinario locale potrà sempre
intervenire, in piena armonia, però, con quanto stabilito dalle nuove
norme del Motu Proprio.
Inoltre, vi invito, cari Confratelli, a
scrivere alla Santa Sede un resoconto sulle vostre esperienze, tre anni
dopo l’entrata in vigore di questo Motu Proprio. Se veramente fossero
venute alla luce serie difficoltà, potranno essere cercate vie per
trovare rimedio.
Cari Fratelli, con animo grato e
fiducioso, affido al vostro cuore di Pastori queste pagine e le norme
del Motu Proprio. Siamo sempre memori delle parole dell’Apostolo Paolo
dirette ai presbiteri di Efeso: “Vegliate su voi stessi e su tutto il
gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come Vescovi a
pascere la Chiesa di Dio, che egli si è acquistata con il suo sangue” (Atti
20,28).
Affido alla potente intercessione di
Maria, Madre della Chiesa, queste nuove norme e di cuore imparto la mia
Benedizione Apostolica a Voi, cari Confratelli, ai parroci delle vostre
diocesi, e a tutti i sacerdoti, vostri collaboratori, come anche a tutti
i vostri fedeli.
Dato presso San Pietro, il 7 luglio
2007
BENEDICTUS PP. XVI
© Copyright 2007 -
Libreria Editrice Vaticana |
|
|