PAOLO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO
UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO
A PERPETUA MEMORIA
DICHIARAZIONE SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA
DIGNITATIS HUMANAE
IL DIRITTO DELLA PERSONA UMANA
E DELLE COMUNITÀ ALLA LIBERTÀ SOCIALE
E CIVILE IN MATERIA DI RELIGIONE
PROEMIO
1. Nell'età contemporanea gli esseri umani divengono sempre più
consapevoli della propria dignità di persone (1) e cresce il numero di
coloro che esigono di agire di loro iniziativa, esercitando la propria
responsabile libertà, mossi dalla coscienza del dovere e non pressati da
misure coercitive. Parimenti, gli stessi esseri umani postulano una
giuridica delimitazione del potere delle autorità pubbliche, affinché
non siano troppo circoscritti i confini alla onesta libertà, tanto delle
singole persone, quanto delle associazioni. Questa esigenza di libertà
nella convivenza umana riguarda soprattutto i valori dello spirito, e in
primo luogo il libero esercizio della religione nella società.
Considerando diligentemente tali aspirazioni, e proponendosi di
dichiarare quanto e come siano conformi alla verità e alla giustizia,
questo Concilio Vaticano rimedita la tradizione sacra e la dottrina
della Chiesa, dalle quali trae nuovi elementi in costante armonia con
quelli già posseduti.
Anzitutto, il sacro Concilio professa che Dio stesso ha fatto
conoscere al genere umano la via attraverso la quale gli uomini,
servendolo, possono in Cristo trovare salvezza e pervenire alla
beatitudine. Questa unica vera religione crediamo che sussista nella
Chiesa cattolica e apostolica, alla quale il Signore Gesù ha affidato la
missione di comunicarla a tutti gli uomini, dicendo agli apostoli: «
Andate dunque, istruite tutte le genti battezzandole nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto
quello che io vi ho comandato » (Mt 28,19-20). E tutti gli esseri umani
sono tenuti a cercare la verità, specialmente in ciò che concerne Dio e
la sua Chiesa, e sono tenuti ad aderire alla verità man mano che la
conoscono e a rimanerle fedeli.
Il sacro Concilio professa pure che questi doveri attingono e
vincolano la coscienza degli uomini, e che la verità non si impone che
per la forza della verità stessa, la quale si diffonde nelle menti
soavemente e insieme con vigore. E poiché la libertà religiosa, che gli
esseri umani esigono nell'adempiere il dovere di onorare Iddio, riguarda
l'immunità dalla coercizione nella società civile, essa lascia intatta
la dottrina tradizionale cattolica sul dovere morale dei singoli e delle
società verso la vera religione e l'unica Chiesa di Cristo. Inoltre il
sacro Concilio, trattando di questa libertà religiosa, si propone di
sviluppare la dottrina dei sommi Pontefici più recenti intorno ai
diritti inviolabili della persona umana e all'ordinamento giuridico
della società.
I.
ASPETTI GENERALI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA
Oggetto e fondamento della libertà religiosa
2. Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il
diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che
gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei
singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano,
così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua
coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità
ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata.
Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda
realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l'hanno fatta
conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione (2). Questo
diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere
riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico
della società.
A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono
persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà e perciò investiti
di personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo
morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la
religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta
conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze. Ad
un tale obbligo, però, gli esseri umani non sono in grado di soddisfare,
in modo rispondente alla loro natura, se non godono della libertà
psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione
esterna. Il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su una
disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per
cui il diritto ad una tale immunità perdura anche in coloro che non
soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa, e il suo
esercizio, qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a
giustizia, non può essere impedito.
Libertà religiosa e rapporto dell'uomo con Dio
3. Quanto sopra esposto appare con maggiore chiarezza qualora si
consideri che norma suprema della vita umana è la legge divina, eterna,
oggettiva e universale, per mezzo della quale Dio con sapienza e amore
ordina, dirige e governa l'universo e le vie della comunità umana. E Dio
rende partecipe l'essere umano della sua legge, cosicché l'uomo, sotto
la sua guida soavemente provvida, possa sempre meglio conoscere
l'immutabile verità. Perciò ognuno ha il dovere e quindi il diritto di
cercare la verità (3) in materia religiosa, utilizzando mezzi idonei per
formarsi giudizi di coscienza retti e veri secondo prudenza.
La verità, però, va cercata in modo rispondente alla dignità della
persona umana e alla sua natura sociale: e cioè con una ricerca condotta
liberamente, con l'aiuto dell'insegnamento o dell'educazione, per mezzo
dello scambio e del dialogo con cui, allo scopo di aiutarsi
vicendevolmente nella ricerca, gli uni rivelano agli altri la verità che
hanno scoperta o che ritengono di avere scoperta; inoltre, una volta
conosciuta la verità, occorre aderirvi fermamente con assenso personale.
L'uomo coglie e riconosce gli imperativi della legge divina
attraverso la sua coscienza, che è tenuto a seguire fedelmente in ogni
sua attività per raggiungere il suo fine che è Dio. Non si deve quindi
costringerlo ad agire contro la sua coscienza. E non si deve neppure
impedirgli di agire in conformità ad essa, soprattutto in campo
religioso. Infatti l'esercizio della religione, per sua stessa natura,
consiste anzitutto in atti interni volontari e liberi, con i quali
l'essere umano si dirige immediatamente verso Dio: e tali atti da
un'autorità meramente umana non possono essere né comandati, né proibiti
(4). Però la stessa natura sociale dell'essere umano esige che egli
esprima esternamente gli atti interni di religione, comunichi con altri
in materia religiosa e professi la propria religione in modo
comunitario.
Si fa quindi ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine
stabilito da Dio per gli esseri umani, quando si nega ad essi il libero
esercizio della religione nella società, una volta rispettato l'ordine
pubblico informato a giustizia.
Inoltre gli atti religiosi, con i quali in forma privata e pubblica
gli esseri umani con decisione interiore si dirigono a Dio, trascendono
per loro natura l'ordine terrestre e temporale delle cose. Quindi la
potestà civile, il cui fine proprio è di attuare il bene comune
temporale, deve certamente rispettare e favorire la vita religiosa dei
cittadini, però evade dal campo della sua competenza se presume di
dirigere o di impedire gli atti religiosi.
La libertà dei gruppi religiosi
4. La libertà religiosa che compete alle singole persone, compete
ovviamente ad esse anche quando agiscono in forma comunitaria. I gruppi
religiosi, infatti, sono postulati dalla natura sociale tanto degli
esseri umani, quanto della stessa religione.
A tali gruppi, pertanto, posto che le giuste esigenze dell'ordine
pubblico non siano violate, deve essere riconosciuto il diritto di
essere immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi secondo norme
proprie, nel prestare alla suprema divinità il culto pubblico,
nell'aiutare i propri membri ad esercitare la vita religiosa, nel
sostenerli con il proprio insegnamento e nel promuovere quelle
istituzioni nelle quali i loro membri cooperino gli uni con gli altri ad
informare la vita secondo i principi della propria religione.
Parimenti ai gruppi religiosi compete il diritto di non essere
impediti con leggi o con atti amministrativi del potere civile di
scegliere, educare, nominare e trasferire i propri ministri, di
comunicare con le autorità e con le comunità religiose che vivono in
altre regioni della terra, di costruire edifici religiosi, di acquistare
e di godere di beni adeguati.
I gruppi religiosi hanno anche il diritto di non essere impediti di
insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede, a voce e per
scritto. Però, nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre
pratiche religiose, si deve evitare ogni modo di procedere in cui ci
siano spinte coercitive o sollecitazioni disoneste o stimoli meno retti,
specialmente nei confronti di persone prive di cultura o senza risorse:
un tale modo di agire va considerato come abuso del proprio diritto e
come lesione del diritto altrui.
Inoltre la libertà religiosa comporta pure che i gruppi religiosi non
siano impediti di manifestare liberamente la virtù singolare della
propria dottrina nell'ordinare la società e nel vivificare ogni umana
attività. Infine, nel carattere sociale della natura umana e della
stessa religione si fonda il diritto in virtù del quale gli esseri
umani, mossi dalla propria convinzione religiosa, possano liberamente
riunirsi e dar vita ad associazioni educative, culturali, caritative e
sociali.
La libertà religiosa della famiglia
5. Ad ogni famiglia--società che gode di un diritto proprio e
primordiale--compete il diritto di ordinare liberamente la propria vita
religiosa domestica sotto la direzione dei genitori. A questi spetta il
diritto di determinare l'educazione religiosa da impartire ai propri
figli secondo la propria persuasione religiosa. Quindi deve essere dalla
potestà civile riconosciuto ai genitori il diritto di scegliere, con
vera libertà, le scuole e gli altri mezzi di educazione, e per una tale
libertà di scelta non debbono essere gravati, né direttamente né
indirettamente, da oneri ingiusti. Inoltre i diritti dei genitori sono
violati se i figli sono costretti a frequentare lezioni scolastiche che
non corrispondono alla persuasione religiosa dei genitori, o se viene
imposta un'unica forma di educazione dalla quale sia esclusa ogni
formazione religiosa.
Cura della libertà religiosa
6. Poiché il bene comune della società--che si concreta nell'insieme
delle condizioni sociali, grazie alle quali gli uomini possono
perseguire il loro perfezionamento più riccamente o con maggiore
facilità --consiste soprattutto nella salvaguardia dei diritti della
persona umana e nell'adempimento dei rispettivi doveri (5), adoperarsi
positivamente per il diritto alla libertà religiosa spetta tanto ai
cittadini quanto ai gruppi sociali, ai poteri civili, alla Chiesa e agli
altri gruppi religiosi: a ciascuno nel modo ad esso proprio, tenuto
conto del loro specifico dovere verso il bene comune.
Tutelare e promuovere gli inviolabili diritti dell'uomo è dovere
essenziale di ogni potere civile (6). Questo deve quindi assicurare a
tutti i cittadini, con leggi giuste e con mezzi idonei, l'efficace
tutela della libertà religiosa, e creare condizioni propizie allo
sviluppo della vita religiosa, cosicché i cittadini siano realmente in
grado di esercitare i loro diritti attinenti la religione e adempiere i
rispettivi doveri, e la società goda dei beni di giustizia e di pace che
provengono dalla fedeltà degli uomini verso Dio e verso la sua santa
volontà (7).
Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli nell'ordinamento
giuridico di una società viene attribuita ad un determinato gruppo
religioso una speciale posizione civile, è necessario che nello stesso
tempo a tutti i cittadini e a tutti i gruppi religiosi venga
riconosciuto e sia rispettato il diritto alla libertà in materia
religiosa.
Infine il potere civile deve provvedere che l'eguaglianza giuridica
dei cittadini, che appartiene essa pure al bene comune della società,
per motivi religiosi non sia mai lesa, apertamente o in forma occulta, e
che non si facciano fra essi discriminazioni.
Da ciò segue che non è permesso al pubblico potere imporre ai
cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi la
professione di una religione qualsivoglia oppure la sua negazione, o di
impedire che aderiscano ad un gruppo religioso o che se ne allontanino.
Tanto più poi si agisce contro la volontà di Dio e i sacri diritti della
persona e il diritto delle genti quando si usa, in qualunque modo, la
violenza per distruggere o per comprimere la stessa religione o in tutto
il genere umano oppure in qualche regione o in un determinato gruppo.
I limiti della libertà religiosa
7. Il diritto alla libertà in materia religiosa viene esercitato
nella società umana; di conseguenza il suo esercizio è regolato da
alcune norme.
Nell'esercizio di ogni libertà si deve osservare il principio morale
della responsabilità personale e sociale: nell'esercitare i propri
diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali, in virtù della legge
morale, sono tenuti ad avere riguardo tanto ai diritti altrui, quanto ai
propri doveri verso gli altri e verso il bene comune. Con tutti si è
tenuti ad agire secondo giustizia ed umanità.
Inoltre, poiché la società civile ha il diritto di proteggersi contro
i disordini che si possono verificare sotto pretesto della libertà
religiosa, spetta soprattutto al potere civile prestare una tale
protezione; ciò però va compiuto non in modo arbitrario o favorendo
iniquamente una delle parti, ma secondo norme giuridiche, conformi
all'ordine morale obiettivo: norme giuridiche postulate dall'efficace
difesa dei diritti e dalla loro pacifica armonizzazione a vantaggio di
tutti i cittadini, da una sufficiente tutela di quella autentica pace
pubblica che consiste in una vita vissuta in comune sulla base di una
onesta giustizia, nonché dalla debita custodia della pubblica moralità.
Questi sono elementi che costituiscono la parte fondamentale del bene
comune e sono compresi sotto il nome di ordine pubblico. Per il resto
nella società va rispettata la norma secondo la quale agli esseri umani
va riconosciuta la libertà più ampia possibile, e la loro libertà non
deve essere limitata, se non quando e in quanto è necessario.
Educazione all'esercizio della libertà
8. Nella nostra età gli esseri umani, a motivo di molteplici fattori,
vivono in un'atmosfera di pressioni e corrono il pericolo di essere
privati della facoltà di agire liberamente e responsabilmente. D'altra
parte non sembrano pochi quelli che, sotto il pretesto della libertà,
respingono ogni dipendenza e apprezzano poco la dovuta obbedienza.
Ragione per cui questo Concilio Vaticano esorta tutti, ma soprattutto
coloro che sono impegnati in compiti educativi, ad adoperarsi per
formare esseri umani i quali, nel pieno riconoscimento dell'ordine
morale, sappiano obbedire alla legittima autorità e siano amanti della
genuina libertà, esseri umani cioè che siano capaci di emettere giudizi
personali nella luce della verità, di svolgere le proprie attività con
senso di responsabilità, e che si impegnano a perseguire tutto ciò che è
vero e buono, generosamente disposti a collaborare a tale scopo con gli
altri.
La libertà religiosa, quindi, deve pure essere ordinata e contribuire
a che gli esseri umani adempiano con maggiore responsabilità i loro
doveri nella vita sociale.
II.
LA LIBERTÀ RELIGIOSA ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE
La dottrina della libertà religiosa affonda le radici nella
Rivelazione
9. Quanto questo Concilio Vaticano dichiara sul diritto degli esseri
umani alla libertà religiosa ha il suo fondamento nella dignità della
persona, le cui esigenze la ragione umana venne conoscendo sempre più
chiaramente attraverso l'esperienza dei secoli. Anzi, una tale dottrina
sulla libertà affonda le sue radici nella Rivelazione divina, per cui
tanto più va rispettata con sacro impegno dai cristiani. Quantunque,
infatti, la Rivelazione non affermi esplicitamente il diritto
all'immunità dalla coercizione esterna in materia religiosa, fa tuttavia
conoscere la dignità della persona umana in tutta la sua ampiezza,
mostra il rispetto di Cristo verso la libertà umana degli esseri umani
nell'adempimento del dovere di credere alla parola di Dio, e ci insegna
lo spirito che i discepoli di una tale Maestro devono assimilare e
manifestare in ogni loro azione. Tutto ciò illustra i principi generali
sopra cui si fonda la dottrina della presente dichiarazione sulla
libertà religiosa. E anzitutto, la libertà religiosa nella società è in
piena rispondenza con la libertà propria dell'atto di fede cristiana.
Libertà dell'atto di fede
10. Un elemento fondamentale della dottrina cattolica, contenuto
nella parola di Dio e costantemente predicato dai Padri (8), è che gli
esseri umani sono tenuti a rispondere a Dio credendo volontariamente;
nessuno, quindi, può essere costretto ad abbracciare la fede contro la
sua volontà (9). Infatti, l'atto di fede è per sua stessa natura un atto
volontario, giacché gli essere umani, redenti da Cristo Salvatore e
chiamati (10) in Cristo Gesù ad essere figli adottivi, non possono
aderire a Dio che ad essi si rivela, se il Padre non li trae (11) e se
non prestano a Dio un ossequio di fede ragionevole e libero. È quindi
pienamente rispondente alla natura della fede che in materia religiosa
si escluda ogni forma di coercizione da parte degli esseri umani. E
perciò un regime di libertà religiosa contribuisce non poco a creare
quell'ambiente sociale nel quale gli esseri umani possono essere
invitati senza alcuna difficoltà alla fede cristiana, e possono
abbracciarla liberamente e professarla con vigore in tutte le
manifestazioni della vita.
Modo di agire di Cristo e degli apostoli
11. Dio chiama gli esseri umani al suo servizio in spirito e verità;
per cui essi sono vincolati in coscienza a rispondere alla loro
vocazione, ma non coartati. Egli, infatti, ha riguardo della dignità
della persona umana da lui creata, che deve godere di libertà e agire
con responsabilità. Ciò è apparso in grado sommo in Cristo Gesù, nel
quale Dio ha manifestato se stesso e le sue vie in modo perfetto.
Infatti Cristo, che è Maestro e Signore nostro (12), mite ed umile di
cuore (13) ha invitato e attratto i discepoli pazientemente (14). Certo,
ha sostenuto e confermato la sua predicazione con i miracoli per
suscitare e confortare la fede negli uditori, ma senza esercitare su di
essi alcuna coercizione (15). Ha pure rimproverato l'incredulità degli
uditori, lasciando però la punizione a Dio nel giorno del giudizio (16).
Mandando gli apostoli nel mondo, disse loro: « Chi avrà creduto e sarà
battezzato, sarà salvo. Chi invece non avrà creduto sarà condannato »
(Mc 16,16). ma conoscendo che la zizzania è stata seminata con il grano,
comandò di lasciarli crescere tutti e due fino alla mietitura che
avverrà alla fine del tempo (17). Non volendo essere un messia politico
e dominatore con la forza (18) preferì essere chiamato Figlio dell'uomo
che viene « per servire e dare la sua vita in redenzione di molti » (Mc
10,45). Si presentò come il perfetto servo di Dio (19) che « non rompe
la canna incrinata e non smorza il lucignolo che fuma » (Mt 12,20).
Riconobbe la potestà civile e i suoi diritti, comandando di versare il
tributo a Cesare, ammonì però chiaramente di rispettare i superiori
diritti di Dio: « Rendete a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio
quello che è di Dio » (Mt 22,21). Finalmente ha ultimato la sua
rivelazione compiendo nella croce l'opera della redenzione, con cui ha
acquistato agli esseri umani la salvezza e la vera libertà. Infatti rese
testimonianza alla verità (20), però non volle imporla con la forza a
coloro che la respingevano. Il suo regno non si erige con la spada (21)
ma si costituisce ascoltando la verità e rendendo ad essa testimonianza,
e cresce in virtù dell'amore con il quale Cristo esaltato in croce trae
a sé gli esseri umani (22).
Gli apostoli, istruiti dalla parola e dall'esempio di Cristo, hanno
seguito la stessa via. Fin dal primo costituirsi della Chiesa i
discepoli di Cristo si sono adoperati per convertire gli esseri umani a
confessare Cristo Signore, non però con un'azione coercitiva né con
artifizi indegni del Vangelo, ma anzitutto con la forza della parola di
Dio (23), Con coraggio annunziavano a tutti il proposito di Dio
salvatore, « il quale vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino
alla conoscenza della verità » (1 Tm 2,4); nello stesso tempo, però,
avevano riguardo per i deboli, sebbene fossero nell'errore, mostrando in
tal modo come «ognuno di noi renderà conto di sé a Dio» (Rm 14,12) (24)
e sia tenuto ad obbedire soltanto alla propria coscienza. Come Cristo,
gli apostoli hanno sempre cercato di rendere testimonianza alla verità
di Dio, arditamente osando dinanzi al popolo e ai principi di «
annunziare con fiducia la parola di Dio » (At 4,31) (25). Con ferma fede
ritenevano che lo stesso Vangelo fosse realmente la forza di Dio per la
salvezza di ogni credente (26). Sprezzando quindi tutte « le armi
carnali » (27) seguendo l'esempio di mansuetudine e di modestia di
Cristo, hanno predicato la parola di Dio (28) pienamente fiduciosi nella
divina virtù di tale parola del distruggere le forze avverse a Dio e
nell'avviare gli esseri umani alla fede e all'ossequio di Cristo (29),
Come il Maestro, così anche gli apostoli hanno riconosciuto la legittima
autorità civile: « Non vi è infatti potestà se non da Dio », insegna
l'Apostolo, il quale perciò comanda: « Ognuno sia soggetto alle autorità
in carica... Chi si oppone alla potestà, resiste all'ordine stabilito da
Dio » (Rm 13,1-5) (30). Nello stesso tempo, però, non hanno avuto timore
di resistere al pubblico potere che si opponeva alla santa volontà di
Dio: « È necessario obbedire a Dio prima che agli uomini » (At 5,29)
(31). La stessa via hanno seguito innumerevoli martiri e fedeli
attraverso i secoli e in tutta la terra.
La Chiesa segue le tracce di Cristo e degli apostoli
12. La Chiesa pertanto, fedele alla verità evangelica, segue la via
di Cristo e degli apostoli quando riconosce come rispondente alla
dignità dell'uomo e alla rivelazione di Dio il principio della libertà
religiosa e la favorisce. Essa ha custodito e tramandato nel decorso dei
secoli la dottrina ricevuta da Cristo e dagli apostoli. E quantunque
nella vita del popolo di Dio, pellegrinante attraverso le vicissitudini
della storia umana, di quando in quando si siano avuti modi di agire
meno conformi allo spirito evangelico, anzi ad esso contrari, tuttavia
la dottrina della Chiesa, secondo la quale nessuno può essere costretto
con la forza ad abbracciare la fede, non è mai venuta meno.
Il fermento evangelico ha pure lungamente operato nell'animo degli
esseri umani e molto ha contribuito perché gli uomini lungo i tempi
riconoscessero più largamente e meglio la dignità della propria persona
e maturasse la convinzione che la persona nella società deve essere
immune da ogni umana coercizione in materia religiosa.
La libertà della Chiesa
13. Fra le cose che appartengono al bene della Chiesa, anzi al bene
della stessa città terrena, e che vanno ovunque e sempre conservate e
difese da ogni ingiuria, è certamente di altissimo valore la seguente:
che la Chiesa nell'agire goda di tanta libertà quanta le è necessaria
per provvedere alla salvezza degli esseri umani (32). È questa, infatti,
la libertà sacra, di cui l'unigenito Figlio di Dio ha arricchito la
Chiesa acquistata con il suo sangue. Ed è propria della Chiesa, tanto
che quanti l'impugnano agiscono contro la volontà di Dio. La libertà
della Chiesa è principio fondamentale nelle relazioni fra la Chiesa e i
poteri pubblici e tutto l'ordinamento giuridico della società Civile.
Nella società umana e dinanzi a qualsivoglia pubblico potere, la
Chiesa rivendica a sé la libertà come autorità spirituale, fondata da
Cristo Signore, alla quale per mandato divino incombe l'obbligo di
andare nel mondo universo a predicare il Vangelo ad ogni creatura (33).
Parimenti, la Chiesa rivendica a sé la libertà in quanto è una comunità
di esseri umani che hanno il diritto di vivere nella società civile
secondo i precetti della fede cristiana (34).
Ora, se vige un regime di libertà religiosa non solo proclamato a
parole né solo sancito nelle leggi, ma con sincerità tradotto realmente
nella vita, in tal caso la Chiesa, di diritto e di fatto, usufruisce di
una condizione stabile per l'indipendenza necessaria all'adempimento
della sua divina missione: indipendenza nella società, che le autorità
ecclesiastiche hanno sempre più vigorosamente rivendicato (35). Nello
stesso tempo i cristiani, come gli altri uomini godono del diritto
civile di non essere impediti di vivere secondo la propria coscienza. Vi
è quindi concordia fra la libertà della Chiesa e la libertà religiosa
che deve essere riconosciuta come un diritto a tutti gli esseri umani e
a tutte le comunità e che deve essere sancita nell'ordinamento giuridico
delle società civili.
La missione della Chiesa
14. La Chiesa cattolica per obbedire al divino mandato: « Istruite
tutte le genti (Mt 28,19), è tenuta ad operare instancabilmente
«affinché la parola di Dio corra e sia glorificata» (2 Ts 3,1).
La Chiesa esorta quindi ardentemente i suoi figli affinché «
anzitutto si facciano suppliche, orazioni, voti, ringraziamenti per
tutti gli uomini... Ciò infatti è bene e gradito al cospetto del
Salvatore e Dio nostro, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino
ed arrivino alla conoscenza della verità» (1 Tm 2, 1-4).
I cristiani, però, nella formazione della loro coscienza, devono
considerare diligentemente la dottrina sacra e certa della Chiesa (36).
Infatti per volontà di Cristo la Chiesa cattolica è maestra di verità e
sua missione è di annunziare e di insegnare autenticamente la verità che
è Cristo, e nello stesso tempo di dichiarare e di confermare
autoritativamente i principi dell'ordine morale che scaturiscono dalla
stessa natura umana. Inoltre i cristiani, comportandosi sapientemente
con coloro che non hanno la fede, s'adoperino a diffondere la luce della
vita con ogni fiducia (37) e con fortezza apostolica, fino all'effusione
del sangue, « nello Spirito Santo, con la carità non simulata, con la
parola di verità» (2 Cor 6,6-7).
Infatti il discepolo ha verso Cristo Maestro il dovere grave di
conoscere sempre meglio la verità da lui ricevuta, di annunciarla
fedelmente e di difenderla con fierezza, non utilizzando mai mezzi
contrari allo spirito evangelico. Nello stesso tempo, però, la carità di
Cristo lo spinge a trattare con amore, con prudenza e con pazienza gli
esseri umani che sono nell'errore o nell'ignoranza circa la fede (38).
Si deve quindi aver riguardo sia ai doveri verso Cristo, il Verbo
vivificante che deve essere annunciato, sia ai diritti della persona
umana, sia alla misura secondo la quale Dio attraverso il Cristo
distribuisce la sua grazia agli esseri umani che vengono invitati ad
accettare e a professare la fede liberamente.
CONCLUSIONE
15. È manifesto che oggi gli esseri umani aspirano di poter
professare liberamente la religione sia in forma privata che pubblica;
anzi la libertà religiosa nella maggior parte delle costituzioni è già
dichiarata diritto civile ed è solennemente proclamata in documenti
internazionali (39).
Non mancano però regimi i quali, anche se nelle loro costituzioni
riconoscono la libertà del culto religioso, si sforzano di stornare i
cittadini dalla professione della religione e di rendere assai difficile
e pericolosa la vita alle comunità religiose.
Il sacro Sinodo, mentre saluta con lieto animo quei segni propizi di
questo tempo e denuncia con amarezza questi fatti deplorevoli, esorta i
cattolici e invita tutti gli esseri umani a considerare con la più
grande attenzione quanto la libertà religiosa sia necessaria,
soprattutto nella presente situazione della famiglia umana.
È infatti manifesto che tutte le genti si vanno sempre più
unificando, che si fanno sempre più stretti i rapporti fra gli esseri
umani di cultura e religione diverse, mentre si fa ognora più viva in
ognuno la coscienza della propria responsabilità personale. Per cui,
affinché nella famiglia umana si instaurino e si consolidino relazioni
di concordia e di pace, si richiede che ovunque la libertà religiosa sia
munita di una efficace tutela giuridica e che siano osservati i doveri e
i diritti supremi degli esseri umani attinenti la libera espressione
della vita religiosa nella società.
Faccia Dio, Padre di tutti, che la famiglia umana, diligentemente
elevando a metodo nei rapporti sociali l'esercizio della libertà
religiosa, in virtù della grazia di Cristo e per l'azione dello Spirito
Santo pervenga alla sublime e perenne « libertà della gloria dei figli
di Dio» (Rm 8,21).
7 dicembre 1965
Tutte e singole le cose
stabilite in questo Decreto sono piaciute ai Padri del Sacro Concilio. E
Noi, in virtù della potestà Apostolica conferitaci da Cristo, unitamente
ai Venerabili Padri, nello Spirito Santo le approviamo, le decretiamo e
le stabiliamo; e quanto stato così sinodalmente deciso, comandiamo che
sia promulgato a gloria di Dio.
Roma, presso San Pietro
7 dicembre 1965.
Io PAOLO Vescovo della Chiesa Cattolica
† Ego FRANCISCUS titulo Ss. Ioannis et Pauli Presbyter Cardinalis
SPELLMAN, Archiepiscopus Neo-Eboracensis.
† Ego IACOBUS titulo Ss. Bonifacii et Alexii Presbyter Cardinalis DE
BARROS CÂMARA, Archiepiscopus S. Sebastiani Fluminis Ianuarii.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Ioannis ante Portam Latinam Presbyter
Cardinalis FRINGS, Archiepiscopus Coloniensis.
† Ego ERNESTUS titulo S. Sabinae Presbyter Cardinalis RUFFINI,
Archiepiscopus Panormitanus.
† Ego ANTONIUS titulo S. Laurentii in Panisperna Presbyter Cardinalis
CAGGIANO, Archiepiscopus Bonaërensis.
Ego PETRUS titulo S. Praxedis Presbyter Cardinalis CIRIACI.
† Ego MAURITIUS titulo S. Mariae de Pace Presbyter Cardinalis FELTIN,
Archiepiscopus Parisiensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Mariae de Victoria Presbyter Cardinalis
SIRI, Archiepiscopus Ianuensis.
† Ego STEPHANUS titulo S. Mariae Trans Tiberim Presbyter Cardinalis
WYSZYNSKI, Archiepiscopus Gnesnensis et Varsaviensis, Primas Poloniae.
† Ego BENIAMINUS titulo S. Vitalis Presbyter Cardinalis DE ARRIBA Y
CASTRO, Archiepiscopus Tarraconensis.
† Ego FERDINANDUS titulo S. Augustini Presbyter Cardinalis QUIROGA Y
PALACIOS, Archiepiscopus Compostellanus.
† Ego PAULUS AEMILIUS titulo S. Mariae Angelorum in Thermis Presbyter
Cardinalis LEGER, Archiepiscopus Marianopolitanus.
† Ego IOSEPHUS HUMBERTUS titulo Ss. Andreae et Gregorii ad Clivum
Scauri Presbyter Cardinalis QUINTERO, Archiepiscopus Caracensis.
† Ego ALOISIUS titulo S. Mariae Novae Presbyter Cardinalis CONCHA,
Archiepiscopus Bogotensis.
Ego IOSEPHUS titulo S. Priscae Presbyter Cardinalis DA COSTA NUNES.
Ego HILDEBRANDUS titulo S. Sebastiani ad Catacumbas Presbyter
Cardinalis ANTONIUTTI.
Ego EPHRAEM titulo S. Crucis in Hierusalem Presbyter Cardinalis
FORNI.
† Ego IOANNES titulo S. Mariae de Aracoeli Presbyter Cardinalis
LANDAZURI RICKETTS, Archiepiscopus Limanus, Primas Peruviae.
† Ego RADULFUS titulo S. Bernardi ad Thermas Presbyter Cardinalis
SILVA HENRIQUEZ, Archiepiscopus S. Iacobi in Chile.
† Ego LEO IOSEPHUS titulo S. Petri ad Vincula Presbyter Cardinalis
SUENENS, Archiepiscopus Mechliniensis-Bruxellensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Athanasii Presbyter Cardinalis SLIPYI,
Archiepiscopus Maior Ucrainorum.
† Ego LAURENTIUS titulo S. Leonis I Presbyter Cardinalis JAEGER,
Archiepiscopus Paderbornensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Crucis in via Flaminia Presbyter Cardinalis
BERAN, Archiepiscopus Pragensis.
† Ego MAURITIUS titulo D.nae N.ae de SS. Sacramento et Martyrum
Canadensium Presbyter Cardinalis ROY, Archiepiscopus Quebecensis, Primas
Canadiae.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Teresiae Presbyter Cardinalis MARTIN,
Archiepiscopus Rothomagensis.
† Ego AUDOËNUS titulo S. Praxedis Presbyter Cardinalis MCCANN,
Archiepiscopus Civitatis Capitis.
† Ego LEO STEPHANUS titulo S. Balbinae Presbyter Cardinalis DUVAL,
Archiepiscopus Algeriensis.
† Ego ERMENEGILDUS titulo Reginae Apostolorum Presbyter Cardinalis
FLORIT, Archiepiscopus Florentinus.
† Ego FRANCISCUS titulo Ss. Petri et Pauli in via Ostiensi Presbyter
Cardinalis ŠEPER, Archiepiscopus Zagrabiensis.
Ego CAROLUS S. Mariae in Porticu Diaconus Cardinalis JOURNET.
† Ego ALBERTUS GORI, Patriarcha Hierosolymitanus Latinorum.
† Ego PAULUS II CHEIKHO, Patriarcha Babylonensis Chaldaeorum.
† Ego IGNATIUS PETRUS XVI BATANIAN, Patriarcha Ciliciae Armenorum.
† Ego IOSEPHUS VIEIRA ALVERNAZ, Patriarcha Indiarum Orientalium.
† Ego IOANNES CAROLUS MCQUAID, Archiepiscopus Dublinensis, Primas
Hiberniae.
† Ego ANDREAS ROHRACHER, Archiepiscopus Salisburgensis, Primas
Germaniae.
† Ego DEMETRIUS MOSCATO, Archiepiscopus Primas Salernitanus et
Administrator Perpetuus Acernensis.
† Ego HUGO CAMOZZO, Archiepiscopus Pisanus et Primas Sardiniae et
Corsicae.
† Ego ALEXANDER TOKI , Archiepiscopus Antibarensis et Primas Serbiae.
† Ego MICHAEL DARIUS MIRANDA, Archiepiscopus Mexicanus, Primas
Mexici.
† Ego FRANCISCUS MARIA DA SILVA, Archiepiscopus Bracharensis, Primas
Hispaniarum.
† Ego PAULUS GOUYON, Archiepiscopus Rhedonensis, Primas Britanniae.
† Ego ERNESTUS SENA DE OLIVEIRA, Archiepiscopus Conimbricensis.
Sequuntur ceterae subsignationes.
Ita est.
† Ego PERICLES FELICI
Archiepiscopus tit. Samosatensis
Ss. Concilii Secretarius Generalis
† Ego IOSEPHUS ROSSI
Episcopus tit. Palmyrenus
Ss. Concilii Notarius
† Ego FRANCISCUS HANNIBAL FERRETTI
Ss. Concilii Notarius
NOTE
(1) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl.
Pacem in terris, 11 aprile 1963: AAS 55 (1963), p. 279; ibid.,
p. 265; PIO XII, Messaggio radiofonico, 24 dic. 1944: AAS 37
(1945), p. 14.
(2) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl.
Pacem in terris, 11 aprile 1963: AAS 55 (1963), pp. 260-261 [Dz
3961]; PIO XII, Messaggio radiofonico,
Con sempre nuova freschezza, 24 dic. 1942: AAS 35 (1943), p. 19;
PIO XI, Encicl.
Mit brennender Sorge, 14 marzo 1937: AAS 29 (1937), p. 160;
LEONE XIII, Encicl.
Libertas praestantissimum, 20 giugno 1888: Acta Leonis XIII 8
(1888), pp. 237-238 [Dz 3250-51].
(3) Cf. S. TOMMASO, Summa Theol., I-II, q. 91, a. 1; q. 93, a.
1-2.
(4) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl.
Pacem in terris, 11 aprile 1963: AAS 55 (1963), p. 270 [Dz
3980]; PAOLO VI,
Messaggio radiofonico, 22 dic. 1964: AAS 57 (1965), pp. 181-182; S.
TOMMASO, Summa Theol., I-II, q. 91, a. 4 c.
(5) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl.
Mater et Magistra, 15 maggio 1961: AAS 53 (1961), p. 417; IDEM.,
Encicl.
Pacem in terris, 11 aprile 1963: AAS 55 (1963), p. 273 [Dz
3984].
(6) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl.
Pacem in terris, 11 apr. 1963: AAS 55 (1963), pp. 273-274 [Dz
3985]; PIO XII, Messaggio radiofonico, 1° giugno 1942: AAS 33 (1941), p.
200.
(7) Cf. LEONE XIII, Encicl.
Immortale Dei, 1o nov. 1885: ASS 18 (1885), p. 161.
(8) Cf. LATTANZIO, Divinarum Institutionum, Lib. V, 19: CSEL
19, pp. 463-464, 465; PL 6, 614 e 616 (capp. 20); S. AMBROGIO,
Epistola ad Valentinianum Imp., Lett. 21: PL 16, 1005; S. AGOSTINO,
Contra litteras Petiliani, lib. II, cap. 83: CSEL 52, p. 112; PL 43,
315; cf. C. 23, q. 5, c. 33 (ed. Friedberg, col. 939); IDEM, Ep. 23: PL
33, 98; IDEM, Ep. 34: PL 33,132; IDEM, Ep. 35: PL 33,135; S. GREGORIO
MAGNO, Epistola ad Virgilium et Theodorum Episcopos Massiliae
Galliarum, Registrum Epistolarum I, 45: MGH, Ep. I, p. 72; PL
77,510-511 (lib. I, ep. 47): IDEM, Epistola ad Iohannem Episcopum
Constantinopolitanum, Registrum Epistolarum III, 52: MGH, Ep. I, p.
210; PL 77,649 (lib. III, ep. 53); cf. D. 45, c. 1 (ed. Friedberg, col.
160); SIN. DI TOLEDO IV, c. 57: MANSI 10, 633; cf. D. 45, c. 5 (ed.
Friedberg, col. 161-162); CLEMENTE III: X, V, 6, 9: (ed. Friedberg, col.
774); INNOCENZO III, Epistola ad Arelatensem Archiepiscopum, X,
III, 42, (ed. Friedberg, col. 646).
(9) Cf. CIC, can. 1351 [nel nuovo Codice
can. 748 § 2]:
PIO XII,
Discorso ai Prelati Uditori e agli altri ufficiali e impiegati del
Tribunale della S. Romana Rota, 6 ott. 1946: AAS 38 (1946), p.
394; IDEM, Encicl.
Mystici Corporis, 29 giugno 1943: AAS 35 (1943), p. 243 [Dz
3822].
(10) Cf. Ef 1,5.
(11) Cf. Gv 6,44.
(12) Cf. Gv 13,13.
(13) Cf. Mt 11,29.
(14) Cf. Mt 11,28-30; Gv 6,67-68.
(15) Cf. Mt 9,28-29; Mc 9,23-24; 6,5-6; PAOLO VI,
Encicl.
Ecclesiam suam, 6 ag. 1964: AAS 56 (1964), pp. 642-643.
(16) Cf. Mt 11,20-24; Rm 12,19-20; 2 Ts 1,8.
(17) Cf. Mt 13,30.40-42.
(18) Cf. Mt 4,8-10; Gv 6,15.
(19) Cf. Is 42,1-4.
(20) Cf. Gv 18,37.
(21) Cf. Mt 26,51-53; Gv 18,36.
(22) Cf. Gv 12,32.
(23) Cf. 1 Cor 2,3-5; 1 Ts 2,3-5.
(24) Cf. Rm 14,1-23; 1 Cor 8,9-13; 10,23-33.
(25) Cf. Ef 6,19-20.
(26) Cf. Rm 1,16.
(27) Cf. 2 Cor 10,4; 1 Ts 5,8-9.
(28) Cf. Ef 6,11-17.
(29) Cf. 2 Cor 10,3-5.
(30) Cf. 1 Pt 2,13-17.
(31) Cf. At 4,19-20.
(32) Cf. LEONE XIII, Lettera
Officio sanctissimo, 22 dic. 1887: ASS 20 (1887), p. 269; IDEM,
Lettera Ex litteris, 7 aprile 1887: ASS 19 (1886), p. 465.
(33) Cf. Mc 16,15; Mt 28,18-20; PIO XII, Encicl.
Summi Pontificatus, 20 ott. 1939: AAS 31 (1939), pp. 445-446.
(34) Cf. PIO XI, Lettera
Firmissimam constantiam, 28 marzo 1937: AAS 29 (1937), p. 196.
(35) Cf. PIO XII, Discorso Ci riesce, 6 dic. 1953: AAS 45 (1953), p.
802.
(36) Cf. PIO XII, Messaggio radiofonico, 23 marzo 1952: AAS 44
(1952), pp. 270-278.
(37) Cf. At 4,29.
(38) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl.
Pacem in terris, 11 aprile 1963: AAS 55 (1963), pp. 299-300 [in
parte Dz 3996].
(39) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl.
Pacem in terris, 11 aprile 1963: AAS 55 (1963), pp. 295-296. |