PONTIFICIA COMMISSIONE ECCLESIA DEI
ISTRUZIONE
sull’applicazione della Lettera Apostolica
Motu Proprio data Summorum Pontificum di
S.S. BENEDETTO PP. XVI
I.
Introduzione
1. La
Lettera Apostolica,
Summorum Pontificum Motu Proprio data, del Sommo Pontefice
Benedetto XVI del 7 luglio 2007, entrata in vigore il 14 settembre
2007, ha reso più accessibile alla Chiesa universale la ricchezza
della Liturgia Romana.
2. Con
tale Motu Proprio il Sommo Pontefice
Benedetto XVI ha promulgato una legge universale per la Chiesa
con l’intento di dare una nuova normativa all’uso della Liturgia
Romana in vigore nel 1962.
3. Il
Santo Padre, dopo aver richiamato la sollecitudine dei Sommi
Pontefici nella cura per la Sacra Liturgia e nella ricognizione dei
libri liturgici, riafferma il principio tradizionale, riconosciuto
da tempo immemorabile e necessario da mantenere per l’avvenire,
secondo il quale "ogni Chiesa particolare deve concordare con la
Chiesa universale, non solo quanto alla dottrina della fede e ai
segni sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente
accettati dalla ininterrotta tradizione apostolica, che devono
essere osservati non solo per evitare errori, ma anche per
trasmettere l’integrità della fede, perché la legge della preghiera
della Chiesa corrisponde alla sua legge di fede"1.
4. Il
Sommo Pontefice ricorda inoltre i Pontefici Romani che, in modo
particolare, si sono impegnati in questo compito, specificamente San
Gregorio Magno e San Pio V. Il Papa sottolinea altresì che, tra i
sacri libri liturgici, particolare risalto nella storia ha avuto il
Missale Romanum, che ha ricevuto nuovi aggiornamenti lungo il
corso dei tempi fino al Beato Papa
Giovanni XXIII. Successivamente, in seguito alla riforma
liturgica posteriore al
Concilio Vaticano II, Papa
Paolo VI nel 1970 approvò per la Chiesa di rito latino un nuovo
Messale, poi tradotto in diverse lingue. Papa
Giovanni Paolo II nell’anno 2000 ne promulgò una terza edizione.
5.
Diversi fedeli, formati allo spirito delle forme liturgiche
precedenti al
Concilio Vaticano II, hanno espresso il vivo desiderio di
conservare la tradizione antica. Per questo motivo, Papa
Giovanni Paolo II con lo speciale Indulto Quattuor abhinc
annos, emanato nel 1984 dalla
Sacra Congregazione per il Culto Divino, concesse a determinate
condizioni la facoltà di riprendere l’uso del Messale Romano
promulgato dal Beato Papa
Giovanni XXIII. Inoltre, Papa
Giovanni Paolo II, con il Motu Proprio
Ecclesia Dei del 1988, esortò i Vescovi perché fossero
generosi nel concedere tale facoltà in favore di tutti i fedeli che
lo richiedevano. Nella medesima linea si pone Papa
Benedetto XVI con il Motu Proprio
Summorum Pontificum, nel quale vengono indicati alcuni
criteri essenziali per l’Usus Antiquior del Rito Romano, che
qui è opportuno ricordare.
6. I
testi del Messale Romano di Papa
Paolo VI e di quello risalente all’ultima edizione di Papa
Giovanni XXIII, sono due forme della Liturgia Romana, definite
rispettivamente ordinaria e extraordinaria: si tratta
di due usi dell’unico Rito Romano, che si pongono l’uno accanto
all’altro. L’una e l’altra forma sono espressione della stessa
lex orandi della Chiesa. Per il suo uso venerabile e antico, la
forma extraordinaria deve essere conservata con il debito
onore.
7. Il
Motu Proprio
Summorum Pontificum è accompagnato da una
Lettera del Santo Padre ai Vescovi, con la stessa data del Motu
Proprio (7 luglio 2007). Con essa vengono offerte ulteriori
delucidazioni sull’opportunità e sulla necessità del Motu Proprio
stesso; si trattava, cioè, di colmare una lacuna, dando una nuova
normativa all’uso della Liturgia Romana in vigore nel 1962. Tale
normativa si imponeva particolarmente per il fatto che, al momento
dell’introduzione del nuovo Messale, non era sembrato necessario
emanare disposizioni che regolassero l’uso della Liturgia vigente
nel 1962. In ragione dell’aumento di quanti richiedono di poter
usare la forma extraordinaria, si è reso necessario dare
alcune norme in materia.
Tra
l’altro Papa
Benedetto XVI afferma: "Non c’è nessuna contraddizione tra
l’una e l’altra edizione del Messale Romano. Nella storia della
liturgia c’è crescita e progresso, ma nessuna rottura. Ciò che per
le generazioni anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e
grande, e non può essere improvvisamente del tutto proibito o,
addirittura, giudicato dannoso"2.
8. Il
Motu Proprio
Summorum Pontificum costituisce una rilevante espressione
del Magistero del Romano Pontefice e del munus a Lui proprio
di regolare e ordinare la Sacra Liturgia della Chiesa3 e
manifesta la Sua sollecitudine di Vicario di Cristo e Pastore della
Chiesa Universale4.
Esso
si propone l’obiettivo di:
a)
offrire a tutti i fedeli la Liturgia Romana nell’Usus Antiquior,
considerata tesoro prezioso da conservare;
b)
garantire e assicurare realmente a quanti lo domandano, l’uso della
forma extraordinaria, nel presupposto che l’uso della
Liturgia Romana in vigore nel 1962 sia una facoltà elargita per il
bene dei fedeli e pertanto vada interpretata in un senso favorevole
ai fedeli che ne sono i principali destinatari;
c)
favorire la riconciliazione in seno alla Chiesa.
II.
Compiti della Pontificia Commissione Ecclesia Dei
9. Il
Sommo Pontefice ha conferito alla Pontificia Commissione Ecclesia
Dei potestà ordinaria vicaria per la materia di sua competenza,
in modo particolare vigilando sull’osservanza e sull’applicazione
delle disposizioni del Motu Proprio
Summorum Pontificum (cf. art. 12).
10. §
1. La Pontificia Commissione esercita tale potestà, oltre che
attraverso le facoltà precedentemente concesse dal Papa
Giovanni Paolo II e confermate da Papa
Benedetto XVI (cf. Motu Proprio
Summorum Pontificum, artt. 11-12), anche attraverso il
potere di decidere dei ricorsi ad essa legittimamente inoltrati,
quale Superiore gerarchico, avverso un eventuale provvedimento
amministrativo singolare dell’Ordinario che sembri contrario al Motu
Proprio.
§ 2. I
decreti con i quali la Pontificia Commissione decide i ricorsi,
potranno essere impugnati ad normam iuris presso il Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica.
11.
Spetta alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei, previa
approvazione da parte della
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti,
il compito di curare l’eventuale edizione dei testi liturgici
relativi alla forma extraordinaria del Rito Romano.
III.
Norme specifiche
12.
Questa Pontificia Commissione, in forza dell’autorità che le è stata
attribuita e delle facoltà di cui gode, a seguito dell’indagine
compiuta presso i Vescovi di tutto il mondo, con l’animo di
garantire la corretta interpretazione e la retta applicazione del
Motu Proprio
Summorum Pontificum, emana la seguente Istruzione, a norma
del
can. 34 del Codice di Diritto Canonico.
La competenza dei Vescovi diocesani
13. I
Vescovi diocesani, secondo il
Codice di Diritto Canonico, devono vigilare in materia liturgica
per garantire il bene comune e perché tutto si svolga degnamente, in
pace e serenità nella loro Diocesi5, sempre in accordo
con la mens del Romano Pontefice chiaramente espressa dal
Motu Proprio
Summorum Pontificum6. In caso di controversia o
di dubbio fondato circa la celebrazione nella forma
extraordinaria, giudicherà la Pontificia Commissione Ecclesia
Dei.
14. È
compito del Vescovo diocesano adottare le misure necessarie per
garantire il rispetto della forma extraordinaria del Rito
Romano, a norma del Motu Proprio
Summorum Pontificum.
Il coetus fidelium (cf. Motu Proprio
Summorum Pontificum, art. 5 § 1)
15. Un
coetus fidelium potrà dirsi stabiliter exsistens ai
sensi dell’art. 5 § 1 del Motu Proprio
Summorum Pontificum, quando è costituito da alcune persone
di una determinata parrocchia che, anche dopo la pubblicazione del
Motu Proprio, si siano unite in ragione della loro venerazione per
la Liturgia nell’Usus Antiquior, le quali chiedono che questa
sia celebrata nella chiesa parrocchiale o in un oratorio o cappella;
tale coetus può essere anche costituito da persone che
provengano da diverse parrocchie o Diocesi e che a tal fine si
riuniscano in una determinata chiesa parrocchiale o in un oratorio o
cappella.
16.
Nel caso di un sacerdote che si presenti occasionalmente in una
chiesa parrocchiale o in un oratorio con alcune persone ed intenda
celebrare nella forma extraordinaria, come previsto dagli
artt. 2 e 4 del Motu Proprio
Summorum Pontificum, il parroco o il rettore di chiesa o il
sacerdote responsabile di una chiesa, ammettano tale celebrazione,
seppur nel rispetto delle esigenze di programmazione degli orari
delle celebrazioni liturgiche della chiesa stessa.
17. §
1. Per decidere in singoli casi, il parroco o il rettore, o il
sacerdote responsabile di una chiesa, si regolerà secondo la sua
prudenza, lasciandosi guidare da zelo pastorale e da uno spirito di
generosa accoglienza.
§ 2.
Nei casi di gruppi numericamente meno consistenti, ci si rivolgerà
all’Ordinario del luogo per individuare una chiesa in cui questi
fedeli possano riunirsi per ivi assistere a tali celebrazioni, in
modo tale da assicurare una più facile partecipazione e una più
degna celebrazione della Santa Messa.
18.
Anche nei santuari e luoghi di pellegrinaggio si offra la
possibilità di celebrare nella forma extraordinaria ai gruppi
di pellegrini che lo richiedano (cf. Motu Proprio
Summorum Pontificum, art. 5 § 3), se c’è un sacerdote
idoneo.
19. I
fedeli che chiedono la celebrazione della forma extraordinaria
non devono in alcun modo sostenere o appartenere a gruppi che si
manifestano contrari alla validità o legittimità della Santa Messa o
dei Sacramenti celebrati nella forma ordinaria e/o al Romano
Pontefice come Pastore Supremo della Chiesa universale.
Il
sacerdos idoneus (cf. Motu Proprio
Summorum Pontificum, art. 5 § 4)
20. In
merito alla questione di quali siano i requisiti necessari, affinché
un sacerdote sia ritenuto "idoneo" a celebrare nella forma
extraordinaria, si enuncia quanto segue:
a)
Ogni sacerdote che non sia impedito a norma del Diritto Canonico è
da ritenersi idoneo alla celebrazione della Santa Messa nella
forma extraordinaria7.
b) Per
quanto riguarda l’uso della lingua latina, è necessaria una sua
conoscenza basilare, che permetta di pronunciare le parole in modo
corretto e di capirne il significato.
c) Per
quanto riguarda la conoscenza dello svolgimento del Rito, si
presumono idonei i sacerdoti che si presentano spontaneamente a
celebrare nella forma extraordinaria, e l’hanno usato
precedentemente.
21. Si
chiede agli Ordinari di offrire al clero la possibilità di acquisire
una preparazione adeguata alle celebrazioni nella forma
extraordinaria. Ciò vale anche per i Seminari, dove si dovrà
provvedere alla formazione conveniente dei futuri sacerdoti con lo
studio del latino8 e, se le esigenze pastorali lo
suggeriscono, offrire la possibilità di apprendere la forma
extraordinaria del Rito.
22.
Nelle Diocesi dove non ci siano sacerdoti idonei, i Vescovi
diocesani possono chiedere la collaborazione dei sacerdoti degli
Istituti eretti dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei,
sia in ordine alla celebrazione, sia in ordine all’eventuale
apprendimento della stessa.
23. La
facoltà di celebrare la Messa sine populo (o con la
partecipazione del solo ministro) nella forma extraordinaria
del Rito Romano è data dal Motu Proprio ad ogni sacerdote sia
secolare sia religioso (cf. Motu Proprio
Summorum Pontificum, art. 2). Pertanto in tali celebrazioni,
i sacerdoti a norma del Motu Proprio
Summorum Pontificum, non necessitano di alcun permesso
speciale dei loro Ordinari o superiori.
La disciplina liturgica ed ecclesiastica
24. I
libri liturgici della forma extraordinaria vanno usati come
sono. Tutti quelli che desiderano celebrare secondo la forma
extraordinaria del Rito Romano devono conoscere le apposite
rubriche e sono tenuti ad eseguirle correttamente nelle
celebrazioni.
25.
Nel Messale del 1962 potranno e dovranno essere inseriti nuovi santi
e alcuni dei nuovi prefazi9, secondo la normativa che
verrà indicata in seguito.
26.
Come prevede il Motu Proprio
Summorum Pontificum all’art. 6, si precisa che le letture
della Santa Messa del Messale del 1962 possono essere proclamate o
esclusivamente in lingua latina, o in lingua latina seguita dalla
traduzione in lingua vernacola, ovvero, nelle Messe lette, anche
solo in lingua vernacola.
27.
Per quanto riguarda le norme disciplinari connesse alla
celebrazione, si applica la disciplina ecclesiastica, contenuta nel
vigente Codice di Diritto Canonico.
28.
Inoltre, in forza del suo carattere di legge speciale, nell’ambito
suo proprio, il Motu Proprio
Summorum Pontificum, deroga a quei provvedimenti
legislativi, inerenti ai sacri Riti, emanati dal 1962 in poi ed
incompatibili con le rubriche dei libri liturgici in vigore nel
1962.
Cresima e Ordine sacro
29. La
concessione di usare la formula antica per il rito della Cresima è
stata confermata dal Motu Proprio
Summorum Pontificum (cf. art. 9 § 2). Pertanto non è
necessario utilizzare per la forma extraordinaria la formula
rinnovata del Rito della Confermazione promulgato da Papa
Paolo VI.
30.
Con riguardo alla tonsura, agli ordini minori e al suddiaconato, il
Motu Proprio
Summorum Pontificum non introduce nessun cambiamento nella
disciplina del
Codice di Diritto Canonico del 1983; di conseguenza, negli
Istituti di Vita Consacrata e nelle Società di Vita Apostolica che
dipendono dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei, il
professo con voti perpetui oppure chi è stato incorporato
definitivamente in una società clericale di vita apostolica, con
l’ordinazione diaconale viene incardinato come chierico
nell’istituto o nella società, a norma del canone
266 § 2 del
Codice di Diritto Canonico.
31.
Soltanto negli Istituti di Vita Consacrata e nelle Società di Vita
Apostolica che dipendono dalla Pontificia Commissione Ecclesia
Dei e in quelli dove si mantiene l’uso dei libri liturgici della
forma extraordinaria, è permesso l’uso del Pontificale
Romanum del 1962 per il conferimento degli ordini minori e
maggiori.
Breviarium Romanum
32.
Viene data ai chierici la facoltà di usare il Breviarium Romanum
in vigore nel 1962, di cui all’art. 9 § 3 del Motu Proprio
Summorum Pontificum. Esso va recitato integralmente e in
lingua latina.
Il Triduo sacro
33. Il
coetus fidelium, che aderisce alla precedente tradizione
liturgica, se c’è un sacerdote idoneo, può anche celebrare il Triduo
Sacro nella forma extraordinaria. Nei casi in cui non ci sia
una chiesa o oratorio previsti esclusivamente per queste
celebrazioni, il parroco o l’Ordinario, d’intesa con il sacerdote
idoneo, dispongano le modalità più favorevoli per il bene delle
anime, non esclusa la possibilità di ripetere le celebrazioni del
Triduo Sacro nella stessa chiesa.
I Riti degli Ordini Religiosi
34. È
permesso l’uso dei libri liturgici propri degli Ordini religiosi in
vigore nel 1962.
Pontificale Romanum e Rituale Romanum
35. È
permesso l’uso del Pontificale Romanum e del Rituale
Romanum, così come del Caeremoniale Episcoporum in vigore
nel 1962, a norma del n. 28 di questa Istruzione e fermo restando
quanto disposto nel n. 31 della medesima.
Il
Sommo Pontefice Benedetto XVI, nell’ Udienza concessa il giorno 8
aprile 2011 al sottoscritto Cardinale Presidente della Pontificia
Commissione Ecclesia Dei, ha approvato la presente Istruzione e ne
ha ordinato la pubblicazione.
Dato a
Roma, dalla Sede della Pontificia Commissione Ecclesia Dei,
il 30 aprile 2011, nella memoria di san Pio V.
William Cardinale Levada
Presidente
Mons.
Guido Pozzo
Segretario
_______________
1
BENEDETTO XVI, Lettera Apostolica Summorum Pontificum Motu
Proprio data, AAS 99 (2007) 777; cf.
Ordinamento generale del Messale Romano, terza ed. 2002, n. 397.
2
BENEDETTO XVI, Lettera ai Vescovi in occasione della
pubblicazione della Lettera Apostolica "Motu Proprio data" Summorum
Pontificum sull’uso della Liturgia Romana anteriore alla Riforma
effettuata nel 1970, AAS 99 (2007) 798.
3
Cf. C.I.C. can. 838 §1 e §2.
4
Cf. C.I.C. can. 331.
5
Cf. C.I.C. cann. 223 § 2; 838 §1 e § 4.
6
Cf. BENEDETTO XVI, Lettera ai Vescovi in occasione della
pubblicazione della Lettera Apostolica "Motu Proprio data" Summorum
Pontificum sull’uso della Liturgia Romana anteriore alla Riforma
effettuata nel 1970, AAS 99 (2007) 799.
7
Cf. C.I.C. can. 900 § 2.
8
Cf. C.I.C. can. 249; cf. Conc. Vat. II, Cost. Sacrosanctum
Concilium, n. 36; Dich. Optatam totius n. 13.
9
Cf. BENEDETTO XVI, Lettera ai Vescovi in occasione della
pubblicazione della Lettera Apostolica"Motu Proprio data" Summorum
Pontificum sull’uso della Liturgia Romana anteriore alla Riforma
effettuata nel 1970, AAS 99 (2007) 797.
|